Art. 6.
(Ripartizione dei fondi).

      1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere del Registro, sono ripartite tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sulla base dei piani presentati ai sensi dell'articolo 5, le risorse del fondo di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. Il decreto di cui al comma 1 tiene conto dell'armonizzazione delle nuove pratiche nelle politiche volte alla gestione sostenibile delle risorse agro-silvo-pastorali

 

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e del territorio, del loro rendimento in termini di ridotti consumi energetici annuali e di ridotte emissioni nette annuali di gas serra, nonché del loro impatto sul tessuto socio-economico del territorio.